STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCESTRUZZO
ARMATO E PRECOMPRESSO - A.I.C.A.P.

TITOLO 1
Costituzione e scopi

Art. 1

É costituita l'A.I.C.A.P. "Associazione Italiana  Calcestruzzo Armato e Precompresso".

Art. 2

L'A.I.C.A.P. è una libera associazione tecnico-scientifica, senza scopo di lucro, indipendente e apolitica, avente come scopi, in relazione al calcestruzzo strutturale (calcestruzzo semplice, armato e precompresso) di:

1)  Promuovere, riconoscere e divulgare studi e ricerche per lo sviluppo delle nuove costruzioni, anche con riferimento ai controlli di qualità, al programma della manutenzione ed al soddisfacimento delle esigenze d'uso per la durata della vita di servizio;

2)  Promuovere e divulgare studi sui metodi di sperimentazione e sulla valutazione delle capacità prestazionali residue delle costruzioni esistenti, in relazione sia a processi di deterioramento, sia a nuovi impegni strutturali;

3)  Promuovere e divulgare studi sui metodi di riabilitazione di strutture degradate per quanto riguarda sia i criteri di ri-progettazione, sia i materiali utilizzabili, le tecniche di applicazione ed i relativi controlli di qualità;

4)  Stabilire e mantenere relazioni di collaborazione con Associazioni nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe; favorire l'aggiornamento continuo delle conoscenze professionali, scientifiche e tecniche di coloro che operano nel campo delle costruzioni, promuovendo iniziative e manifestazioni culturali anche in collaborazione con altri Enti;

5)  Riconoscere e valorizzare le esperienze progettuali, costruttive e gestionali e mettere a disposizione degli Enti normatori, nazionali ed internazionali, la sintesi di tali valorizzazioni, per l'aggiornamento ed il perfezionamento dei documenti normativi;

6)  Attivare la costituzione di Commissioni di studio, nell'ambito dell'Associazione, per lo sviluppo e l'approfondimento di temi specifici quali ad esempio quelli nel campo della tecnologia dei materiali, dei controlli di qualità, della durabilità delle costruzioni, del riciclaggio dei materiali provenienti dalla demolizione delle costruzioni esistenti;

7)  Promuovere la stampa di pubblicazioni scientifiche e tecniche sui temi istituzionali dell'Associazione, elaborare documenti informativi su argomenti tecnici in fase evolutiva, curare la diffusione periodica di rendiconti delle Associazioni operanti nel campo dell'Ingegneria strutturale, di note scientifiche e tecniche, di calendari di Convegni e Seminari nazionali ed internazionali.

8)  Svolgere, sia di propria iniziativa, sia in collaborazione con altre Associazioni culturali di Ingegneria strutturale, azioni per il sostegno in sede normativa - nazionale ed internazionale - di utili acquisizioni in linea con l'evoluzione tecnologica dei materiali e con il progresso degli studi sulla sicurezza e durabilità strutturale e sulle tecniche costruttive, con particolare riguardo alla razionale gestione delle risorse, all'etica ecologica, al mantenimento delle prestazioni durante la vita di servizio.

Art. 3

La sede legale pro-tempore e la segreteria dell'Associazione si trovano in  Via Barberini, 68 - 00187 ROMA

TITOLO II
Associati

Art. 4

L'Associazione si compone di Soci, impegnati o comunque interessati in Italia o all'Estero alla progettazione, alla realizzazione ed allo sviluppo delle costruzioni di calcestruzzo strutturale, che possono essere:

a)  Soci individuali

b)  Soci collettivi

c)  Soci sostenitori

d)  Soci studenti

e)  Soci onorari

Art. 5

Possono essere Soci individuali le persone fisiche. Possono essere Soci collettivi tutti gli organismi appartenenti alle categorie previste nell'art. 8. Possono essere Soci sostenitori le persone e gli organismi appartenenti alle categorie previste nell'art. 8, che versano annualmente un adeguato contributo speciale di cui al capoverso e) dell'art. 14. Possono essere Soci studenti coloro che frequentano corsi di studio e che non abbiano superato il 26 anno di età. Possono essere nominati Soci onorari le personalità italiane o straniere di riconosciuta ed elevata reputazione che abbiano contribuito al progresso ed all'affermazione delle costruzioni di calcestruzzo strutturale.

Art. 6

I Soci si impegnano:

  • a collaborare al successo delle iniziative intraprese dagli Organismi deliberanti dell'Associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali previsti all'art. 2.
  • a versare le quote o i contributi associativi fissati dal Consiglio Direttivo;

I Soci onorari sono esonerati dal versamento delle quote. I Soci studenti versano una quota ridotta ed il loro numero è limitato a 30 nuovi studenti l’anno.

Art. 7

I Soci hanno diritto di:

a)  partecipare all'attività dell'Associazione;

b)  utilizzare i servizi informativi dell'Associazione;

c)  ricevere a condizioni speciali le pubblicazioni dell'Associazione.

Art. 8

Le domande di ammissione dei Soci individuali, collettivi, sostenitori e studenti devono essere indirizzate alla Segreteria e sottoposte, per l'accettazione, al Consiglio Direttivo. I Soci onorari vengono nominati dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei Consiglieri. Non può essere nominato più di un Socio onorario per anno. Non possono essere nominati Soci onorari i membri in carica del Consiglio Direttivo. All'atto dell'iscrizione i Soci individuali, anche se in quiescenza, collettivi e sostenitori devono indicare l'afferenza ad una delle seguenti categorie:

A:      Professionisti, Studi Tecnici, Società di Ingegneria.

B:      Dipartimenti ed Istituti universitari, Centri e Laboratori di ricerca

C:      Pubbliche Amministrazioni, Enti di diritto pubblico

D:      Industrie e Società di produzione, di costruzione, di gestione, di servizi

E:       Istituzioni e Associazioni culturali, Associazioni di categoria

Ogni Socio collettivo o sostenitore deve designare un rappresentante.

Art. 9

La qualità di Socio si perde per:

 

a)  dimissioni

b)  decadenza

c)  radiazione.

I Soci che intendono dimettersi devono dame avviso con lettera raccomandata al Presidente. Le dimissioni saranno operanti dall'anno successivo. Le quote associative vanno pagate entro il mese di giugno di ogni anno. Il mancato pagamento delle quote associative nel termine detto mette in mora il Socio inadempiente. La decadenza per morosità di un Socio è decisa dal Presidente non prima di sei mesi dalla messa in mora e comunicata all'interessato. La radiazione può essere pronunciata per gravi motivi - quali la violazione di principi dell'etica professionale od azioni svolte in contrasto od a danno delle finalità dell'Associazione - dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri con maggioranza degli aventi diritto.

 

TITOLO III
Organi dell'Associazione

Art. 10

Gli organi dell'Associazione sono:

  • l'Assemblea Generale;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Comitato Esecutivo;
  • il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali conferite dall'Associazione sono svolte a titolo gratuito.

 

TITOLO IV
L'Assemblea Generale

Art. 11

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci.

L'Assemblea:

a)  elegge i membri del Consiglio Direttivo tra i Soci individuali ed i rappresentanti dei Soci collettivi e sostenitori; ogni socio avrà diritto a indicare su apposita scheda quattordici nomi; saranno dichiarati eletti i primi quattordici nomi risultanti dalla graduatoria, che comprendano i rappresentanti di categoria specificati  al primo comma dell'art. 14.

b)  delibera sulle questioni presentate dal Consiglio;

c)  approva i bilanci annuali preventivi e consuntivi;

d)  delibera, su proposta del Consiglio Direttivo oppure su proposta di almeno  cinquanta Soci, su ogni modifica allo Statuto;

e)  delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione o alla sua fusione con altre di comuni finalità.

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente almeno ogni due anni. Potrà essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo ovvero su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un quinto dei Soci. Essa è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti Il diritto di voto si esercita personalmente o per delega o per referendum. I Soci individuali hanno diritto ad un voto. I Soci collettivi hanno diritto a due voti. I Soci sostenitori hanno diritto a cinque voti. In caso di referendum varrà quanto espresso dalla maggioranza dei votanti. Sono ammesse deleghe in numero massimo di due per ogni Socio presente.

Non hanno diritto al voto i Soci non in regola con le quote sociali.

 

TITOLO V
Il Consiglio Direttivo

Art. 12

Il Consiglio Direttivo è composto:

  • da quattordici membri eletti
  • dal presidente uscente.

Ove il Presidente uscente venga nuovamente eletto nel Consiglio Direttivo, i membri eletti del Consiglio sono 15

Art. 13

Il Consiglio Direttivo:

a)  nomina, fra propri membri, il Presidente dell'Associazione, i due Vice-Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere;

b)  nomina i Soci onorari con le modalità dell'art. 8;

c)  nomina i membri del Comitato Esecutivo su proposta del Presidente

d)  formula i programmi generali sull'attività dell'Associazione;

e)  fissa annualmente le quote sociali per i Soci;

f)  approva il rendiconto economico reso dal Tesoriere;

g)  stabilisce la sede delle Giornate AICAP, ne propone i programmi e nomina il Comitato Organizzatore per la loro attuazione;

h)  istituisce Commissioni di Studio nell'ambito delle finalità statutarie;

i)   nomina i Probiviri

l)   può convocare in via straordinaria l'Assemblea dei Soci.

Il libro dei verbali, firmato dal Presidente e dal Consigliere Segretario, fa fede delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14

Nella composizione del Consiglio dovranno figurare non meno di due appartenenti ad ognuna delle categorie A, B, C, D ed E, indicate nell'art. 8.

In caso di vacanza di un posto di Consigliere, ivi compreso quello del presidente uscente, il Consiglio Direttivo si integra con le seguenti modalità:

 

a)  il posto vacante viene attribuito in base alla graduatoria delle votazioni per il Consiglio Direttivo in carica, fermi restando i vincoli di categoria.

b)  in caso di impossibilità di dare esecuzione a quanto stabilito al punto a) il Consiglio procede per cooptazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno. Esso può essere convocato in via straordinaria su richiesta di almeno quattro Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può deliberare purché siano presenti almeno otto Componenti tra cui il Presidente ovvero uno dei due Vice-Presidenti. In caso di parità di voti decide il voto del Presidente o del sostituto Vice Presidente. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i membri del Comitato Esecutivo ed i  Probiviri.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo resta in carica un quadriennio ed il mandato dei componenti scade contemporaneamente per tutti, qualunque sia stato il momento della loro entrata in carica, anche per i Consiglieri cooptati. Non si può essere rieletti nelle cariche di Presidente e Vice-Presidente per più di due quadrienni consecutivi.

Art. 16

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza dell'Associazione; a lui spetta la firma sociale. Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo; nomina gli scrutatori nelle elezioni del Consiglio Direttivo e nei referendum, sovrintende al lavoro della Segreteria e determina la retribuzione degli impiegati e dei collaboratori su parere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente uscente insedia il nuovo Consiglio.

I due Vice-Presidenti affiancano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di impedimento o di assenza del Presidente questi è sostituito dal più anziano dei due Vice-Presidenti o, in assenza di questo, dal secondo Vice-Presidente.

Il Segretario ha il compito di provvedere alla esecuzione delle delibere prese dagli organi sociali. Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione dei fondi dell'Associazione. Egli ha il compito di seguire la contabilità dell'Associazione e provvede al ritiro, al trasferimento dei fondi ed ai pagamenti, firmando per quietanza i relativi documenti. Può aprire conti correnti a nome dell'Associazione e depositarvi e ritirare somme e valori restandone responsabile. Il Tesoriere inoltre, di concerto con il Presidente, può delegare persona di sua fiducia per le operazioni relative alla gestione dei conti correnti bancari e postali intestati all'Associazione, conferendo allo stesso delegato ogni più opportuno potere di traenza e di disposizione sui conti in oggetto con la sola esclusione delle operazioni allo scoperto.

Art. 17

Il Presidente della Associazione non può far parte di Consigli Direttivi o organismi equivalenti di altre Associazioni culturali aventi settore di interesse analogo a quello dell’AICAP, e reciprocamente i presidenti di altre Associazioni Culturali nazionali aventi settore di interesse analogo a quello dell’AICAP non possono far parte del Consiglio Direttivo AICAP.

I Consiglieri AICAP possono far parte di Consigli Direttivi di altre Associazioni culturali aventi settore di interesse analogo a quello dell’ AICAP, purché operino non in contrasto con l’attività dell’AICAP.

Il presente articolo entra in vigore nel gennaio 2015.

 

TITOLO VI
Il Comitato Esecutivo

Art. 18

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da due Consiglieri dell'Associazione, dal Consigliere Segretario, da due Soci nominati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente può invitare alle sedute del Comitato, di volta in volta, i Vice-Presidenti Il Comitato nomina il Segretario del Comitato stesso anche al di fuori dei propri componenti, che può essere retribuito e può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Il Comitato Esecutivo provvede alla normale attività dell'Associazione, secondo le delibere del Consiglio Direttivo.

Su proposta del Presidente, le funzioni del Comitato esecutivo possono essere demandate al Presidente ed al Consigliere Segretario

 

TITOLO VII
Collegio dei Probiviri

Art. 19

Il Collegio dei Probiviri, cui è affidato potere arbitrale dell'Associazione, è composto da tre membri che rimangono in carica per la durata del Consiglio Direttivo in carica.

I Probiviri sono scelti tra persone di specchiata onestà e integrità, non facenti parte del Consiglio Direttivo, e vengono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, a maggioranza degli aventi diritto. I Probiviri prestano la loro opera gratuitamente.

Art. 20

I Probiviri assumono il compito di comporre eventuali controversie tra i Soci o con altri Enti, Associazioni e simili.

 

TITOLO VIII
Patrimonio Sociale

Art. 21

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito dai beni e dal fondo di riserva risultanti dalle elargizioni di terzi all'Associazione anche senza destinazione speciale, dalle quote sociali, dagli interessi di capitale, dai proventi vari.

 

TITOLO IX
Scioglimento dell'Associazione

Art. 22

Quando la proposta di scioglimento dell'Associazione fosse stata deliberata dall'Assemblea dei Soci, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, il Consiglio Direttivo nominerà il Comitato liquidatore dei beni, determinandone i poteri. Il Comitato liquidatore sottoporrà a votazione generale le proposte di destinazione dei beni stessi. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.