STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCESTRUZZO ARMATO E PRECOMPRESSO - A.I.C.A.P.
TITOLO
1
Costituzione e scopi
Art.
1
É
costituita l'A.I.C.A.P. "Associazione Italiana del Calcestruzzo Armato
e Precompresso".
Art.
2
L'A.I.C.A.P.
è una libera associazione tecnico-scientifica, senza scopo di lucro,
indipendente e apolitica, avente come scopi, in relazione al calcestruzzo
strutturale (calcestruzzo semplice, armato e precompresso) di:
1)
Promuovere, riconoscere e divulgare studi e ricerche per lo sviluppo
delle nuove costruzioni, anche con riferimento ai controlli di qualità,
al programma della manutenzione ed al soddisfacimento delle esigenze
d'uso per la durata della vita di servizio;
2)
Promuovere e divulgare studi sui metodi di sperimentazione e sulla valutazione
delle capacità prestazionali residue delle costruzioni esistenti,
in relazione sia a processi di deterioramento, sia a nuovi impegni strutturali;
3) Promuovere
e divulgare studi sui metodi di riabilitazione di strutture degradate
per quanto riguarda sia i criteri di ri-progettazione, sia i materiali
utilizzabili, le tecniche di applicazione ed i relativi controlli di
qualità;
4)
Stabilire e mantenere relazioni di collaborazione con Associazioni nazionali
ed internazionali aventi finalità analoghe; favorire l'aggiornamento
continuo delle conoscenze professionali, scientifiche e tecniche di
coloro che operano nel campo delle costruzioni, promuovendo iniziative
e manifestazioni culturali anche in collaborazione con altri Enti;
5)
Riconoscere e valorizzare le esperienze progettuali, costruttive e gestionali
e mettere a disposizione degli Enti normatori, nazionali ed internazionali,
la sintesi di tali valorizzazioni, per l'aggiornamento ed il perfezionamento
dei documenti normativi;
6)
Attivare la costituzione di Commissioni di studio, nell'ambito dell'Associazione,
per lo sviluppo e l'approfondimento di temi specifici quali ad esempio
quelli nel campo della tecnologia dei materiali, dei controlli di qualità,
della durabilità delle costruzioni, del riciclaggio dei materiali
provenienti dalla demolizione delle costruzioni esistenti;
7) Promuovere la stampa di pubblicazioni scientifiche e tecniche
sui temi istituzionali dell'Associazione, elaborare documenti informativi
su argomenti tecnici in fase evolutiva, curare la diffusione periodica
di rendiconti delle Associazioni operanti nel campo dell'Ingegneria
strutturale, di note scientifiche e tecniche, di calendari di Convegni
e Seminari nazionali ed internazionali.
Il Giornale
A.I.C.A.P. è l'organo ufficiale dell'Associazione;
8)
Svolgere, sia di propria iniziativa, sia in collaborazione con altre
Associazioni culturali di Ingegneria strutturale, azioni per il sostegno
in sede normativa - nazionale ed internazionale - di utili acquisizioni
in linea con l'evoluzione tecnologica dei materiali e con il progresso
degli studi sulla sicurezza e durabilità strutturale e sulle
tecniche costruttive, con particolare riguardo alla razionale gestione
delle risorse, all'etica ecologica, al mantenimento delle prestazioni
durante la vita di servizio.
Art.
3
La
sede legale pro-tempore e la segreteria dell'Associazione si trovano
in Via Eustachio Manfredi, n. 17 - 00197 Roma.
TITOLO
II
Associati
Art.
4
L'Associazione
si compone di Soci, impegnati o comunque interessati in Italia o all'Estero
alla progettazione, alla realizzazione ed allo sviluppo delle costruzioni
di calcestruzzo strutturale, che possono essere:
a) Soci individuali
b) Soci collettivi
c) Soci sostenitori
d) Soci studenti
e) Soci onorari
Art.
5
Possono
essere Soci individuali le persone fisiche. Possono essere Soci collettivi
tutti gli organismi appartenenti alle categorie previste nell'art. 8.
Possono essere Soci sostenitori le persone e gli organismi appartenenti
alle categorie previste nell'art. 8, che versano annualmente un adeguato
contributo speciale di cui al capoverso e) dell'art. 14. Possono essere
Soci studenti coloro che frequentano corsi di studio e che non abbiano
superato il 26' anno di età. Possono essere nominati Soci onorari
le personalità italiane o straniere di riconosciuta ed elevata
reputazione che abbiano contribuito al progresso ed all'affermazione
delle costruzioni di calcestruzzo strutturale.
Art.
6
I Soci
si impegnano:
- a versare
le quote o i contributi associativi fissati dal Consiglio Direttivo;
- a collaborare
al successo delle iniziative intraprese dagli Organismi deliberanti
dell'Associazione, per il raggiungimento degli scopi
sociali previsti all'art. 2.
I Soci onorari
ed i Soci studenti sono esonerati dal versamento delle quote.
Art.
7
I Soci
hanno diritto di:
a) partecipare all'attività dell'Associazione e, in particolare,
alle iniziative della Sede territoriale di appartenenza;
b) utilizzare i servizi informativi dell'Associazione;
c) ricevere a condizioni speciali le pubblicazioni dell'Associazione.
Art.
8
Le domande
di ammissione dei Soci individuali, collettivi, sostenitori e studenti
devono essere indirizzate alla Segreteria e sottoposte, per l'accettazione,
al Consiglio Direttivo. I Soci onorari vengono nominati dal Consiglio
Direttivo a maggioranza assoluta dei Consiglieri. Non può essere
nominato più di un Socio onorario per anno. Non possono essere
nominati Soci onorari i membri in carica del Consiglio Direttivo. All'atto
dell'iscrizione i Soci individuali, anche se in quiescenza, collettivi
e sostenitori devono indicare l'afferenza ad una delle seguenti categorie:
A: Professionisti, Studi Tecnici, Società di Ingegneria.
B: Dipartimenti ed Istituti universitari, Centri e Laboratori
di ricerca, di controllo, di certificazione.
C: Pubbliche Amministrazioni, Enti di diritto pubblico.
D: Industrie di produzione, di costruzione, di gestione.
E: Istituzioni e Associazioni culturali, Associazioni di categoria,
Fondazioni ed Enti morali.
Ogni Socio collettivo o sostenitore deve designare un rappresentante.
Art.
9
La qualità
di Socio si perde per:
a)
dimissioni;
b) radiazione.
I Soci
che intendono dimettersi devono dame avviso con lettera raccomandata
al Presidente. Le dimissioni saranno operanti dall'anno successivo.
Le quote associative vanno pagate entro il mese di settembre di ogni
anno. Il mancato pagamento delle quote associative nel termine detto
mette in mora il Socio inadempiente. La radiazione per morosità
di un Socio è pronunciata dal Presidente dopo sei mesi dalla
data di diffida e deve essere comunicata all'interessato con lettera
raccomandata. La radiazione può essere pronunciata per gravi
motivi - quali la violazione di principi dell'etica professionale od
azioni svolte in contrasto od a danno delle finalità dell'Associazione
- dal Consiglio Direttivo con maggioranza dei due terzi dei votanti.
TITOLO
III
Organi dell'Associazione
Art.
10
Gli organi
dell'Associazione sono:
- l'Assemblea
Generale;
- il Consiglio
Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato
Esecutivo;
- il Collegio
dei Revisori.
Tutte le
cariche sociali conferite dall'Associazione sono svolte a titolo gratuito.
Art.
11
L'Associazione
promuove la costituzione di proprie Delegazioni diffuse sul territorio
nazionale, denominate Delegazioni territoriali - senza oneri fissi per
l'Associazione stessa - al fine di favorire il collegamento diretto
con gli Organismi tecnici territoriali e con altre Associazioni culturali
tecniche eventualmente presenti nella zona nonché la raccolta
di informazioni sulle costruzioni di calcestruzzo strutturale esistenti,
in costruzione od in progetto. L'attività di ogni Delegazione
è coordinata dal rispettivo Delegato territoriale, incaricato
dal Consiglio Direttivo. Nelle Sedi delle Delegazioni territoriali gli
eventuali Soci corrispondenti collaborano con il Delegato territoriale
nelle sue funzioni promozionali. Possono avere la funzione di Soci corrispondenti,
con la limitazione numerica di non più di tre per provincia,
i Soci individuali che ne facciano domanda. Le Delegazioni territoriali
operano in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento
approvato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea dei Soci.
L'attività di Socio corrispondente si svolge in conformità
dello stesso Regolamento delle Delegazioni territoriali.
TITOLO
IV
L'Assemblea Generale
Art.
12
L'Assemblea
Generale è costituita da tutti i Soci.
L'Assemblea:
a) elegge i membri del Consiglio Direttivo tra i Soci individuali
ed i rappresentanti dei Soci collettivi e sostenitori, tenuto presente
quanto detto al primo comma dell'art. 15;
b) elegge i membri del Collegio dei revisori;
c) delibera sulle questioni presentate dal Consiglio;
d) approva i bilanci annuali preventivi e consuntivi;
e) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo oppure su proposta
di almeno cinquanta Soci, su ogni modifica allo Statuto;
f) ratifica il Regolamento per il funzionamento delle Delegazioni
territoriali;
g) delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione.
L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente almeno ogni due
anni. Potrà essere convocata in via straordinaria dal Consiglio
Direttivo ovvero su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno
un quinto dei Soci. Essa è valida in prima convocazione quando
sia presente la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le delibere
sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
votanti Il diritto di voto si esercita personalmente o per delega o
per referendum. I Soci individuali hanno
diritto ad un voto. I Soci collettivi hanno diritto a due voti. I Soci
sostenitori hanno diritto a cinque voti. In caso di referendum varrà
quanto espresso dalla maggioranza dei votanti.
Sono ammesse deleghe in numero massimo di due per ogni Socio
presente. I Soci studenti non hanno diritto
al voto.
Non hanno diritto al voto i Soci non in regola con le quote sociali.
TITOLO V
Il Consiglio Direttivo
Art.
13
Il Consiglio
Direttivo è composto:
- dal Presidente
dell'Associazione;
- dal Presidente
uscente;
- da due
Vice-Presidenti;
- da ulteriori
dodici Consiglieri.
Art.
14
Il Consiglio
Direttivo:
a) nomina fra i componenti eletti il Presidente dell'Associazione,
i due Vice-Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere;
h) nomina i Soci onorari con le modalità dell'art. 8;
c) nomina i membri del Comitato Esecutivo;
d) formula i programmi generali sull'attività dell'Associazione;
e) fissa annualmente le quote sociali per i Soci;
f) approva i conti amministrativi resi dal Tesoriere;
g) stabilisce la sede dei Convegni, ne propone i programmi e
nomina il Comitato Organizzatore per la loro attuazione;
h) istituisce Commissioni di Studio nell'ambito delle finalità
statutarie;
i) nomina i Delegati Territoriali, ne accoglie i programmi di
attività e predispone il Regolamento per le Delegazioni territoriali;
l) approva le domande a Socio corrispondente;
m) può convocare in via straordinaria l'Assemblea dei
Soci.
Il libro dei verbali, firmato dal Presidente e dal Consigliere Segretario,
fa fede delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Art. 15
Nella composizione
del Consiglio dovranno figurare non meno di due appartenenti ad ognuna
delle categorie A, B, C, D ed E previste nell'art. 8.
La graduatoria delle votazioni verrà fatta nel rispetto di quanto
sancito nel precedente capoverso.
In caso
di vacanza di un posto di Consigliere il Consiglio Direttivo si integra
con le seguenti modalità:
a)
il posto vacante viene attribuito in base alla graduatoria delle votazioni
per il Consiglio Direttivo in carica, fermi restando i vincoli di categoria.
h)
in caso di impossibilità di dare esecuzione a quanto stabilito
al punto a) il Consiglio procede per cooptazione.
Il Consiglio
Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno. Esso
può essere convocato in via straordinaria su richiesta di almeno
quattro Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può deliberare purché
siano presenti almeno otto Componenti tra cui il Presidente ovvero uno
dei due Vice-Presidenti. In caso di parità di voti decide il
voto del Presidente o del sostituto Vice Presidente. Il Presidente può
invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza
diritto di voto, i membri del Comitato Esecutivo ed i Delegati Territoriali.
Art.
16
Il Consiglio
Direttivo resta in carica un quadriennio ed il mandato dei componenti
scade contemporaneamente per tutti, qualunque sia stato il momento della
loro entrata in carica, anche per i Consiglieri cooptati. Non si può
essere rieletti nelle cariche di Presidente e VicePresidente per più
di due quadrienni consecutivi.
Art.
17
Il Presidente
ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza dell'Associazione; a lui
spetta la firma sociale. Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, il
Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo; nomina gli scrutatori
nelle elezioni del Consiglio Direttivo e nei referendum, sovrintende
al lavoro della Segreteria e determina la retribuzione degli impiegati
e dei collaboratori su parere del Consiglio Direttivo.
Al termine
del mandato, il Presidente uscente rimane di diritto membro del nuovo
Consiglio per la durata di questo.
Il Presidente
uscente insedia il nuovo Consiglio.
I due Vice-Presidenti
affiancano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. In caso
di impedimento o di assenza del Presidente questi è sostituito
dal più anziano dei due Vice-Presidenti o, in assenza di questo,
dal secondo Vice-Presidente.
Il Segretario
ha il compito di provvedere alla esecuzione delle delibere prese dagli
organi sociali. Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione
dei fondi dell'Associazione. Egli ha il compito di seguire la contabilità
dell'Associazione e provvede al ritiro, al trasferimento dei fondi ed
ai pagamenti, firmando per quietanza i relativi documenti. Può
aprire conti correnti a nome dell'Associazione e depositarvi e ritirare
somme e valori restandone responsabile. Il Tesoriere inoltre, di concerto
con il Presidente, può delegare persona di sua fiducia per le
operazioni relative alla gestione dei conti correnti bancari e postali
intestati all'Associazione, conferendo allo stesso delegato ogni più
opportuno potere di traenza e di disposizione sui conti in oggetto con
la sola esclusione delle operazioni allo scoperto.
TITOLO
VI
Il Comitato Esecutivo
Art.
18
Il Comitato
Esecutivo è composto dal Presidente e da due Consiglieri dell'Associazione,
dal Consigliere Segretario, da due Soci nominati dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente può invitare alle sedute del Comitato, di volta
in volta, i Vice-Presidenti ed i Delegati Territoriali. Il Comitato
nomina il Segretario del Comitato stesso anche al di fuori dei propri
componenti, che può essere retribuito e può partecipare
alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Il Comitato
Esecutivo provvede alla normale attività dell'Associazione, secondo
le delibere del Consiglio Direttivo.
TITOLO VII
Collegio dei Revisori
Art.
19
Il Collegio
dei Revisori, cui è affidato il controllo finanziario dell'Associazione,
è composto da tre membri effettivi e due supplenti che rimangono
in carica quattro anni.
I Revisori
prestano la loro opera gratuitamente.
Art.
20
I Revisori
esaminano gli inventari, i bilanci ed i conti annuali dell'Associazione.
Art.
21
I Revisori
assistono, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio e le
eventuali loro osservazioni e proposte sono registrate a verbale.
TITOLO
VIII
Delegati Territoriali
Art.
22
I Delegati
Territoriali provvedono, nel proprio ambito, a promuovere e sviluppare
iniziative culturali, con la collaborazione dei Soci.
La gestione delle Delegazioni Territoriali è definita dal Regolamento
previsto nell'art. 11. Il mandato dei Delegati Territoriali scade
contemporaneamente al Consiglio Direttivo qualunque sia stato il momento
della nomina.
TITOLO
IX
Patrimonio Sociale
Art.
23
Il patrimonio
sociale dell'Associazione è costituito dai beni e dal fondo di
riserva risultanti dalle elargizioni di terzi all'Associazione anche
senza destinazione speciale, dalle quote sociali, dagli interessi di
capitale, dai proventi vari.
TITOLO
X
Scioglimento dell'Associazione
Art.
24
Quando
la proposta di scioglimento dell'Associazione fosse stata deliberata
dall'Assemblea dei Soci, con la maggioranza dei due terzi degli
aventi diritto, il Consiglio Direttivo nominerà il Comitato liquidatore
dei beni, determinandone i poteri. Il Comitato liquidatore sottoporrà
a votazione generale le proposte di destinazione dei beni stessi. Per
tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento
alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.
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