STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCESTRUZZO
ARMATO E PRECOMPRESSO - A.I.C.A.P.

TITOLO 1
Costituzione e scopi

 

Art. 1
É costituita l'A.I.C.A.P. "Associazione Italiana del Calcestruzzo Armato e Precompresso".

Art. 2
L'A.I.C.A.P. è una libera associazione tecnico-scientifica, senza scopo di lucro, indipendente e apolitica, avente come scopi, in relazione al calcestruzzo strutturale (calcestruzzo semplice, armato e precompresso) di:

1) Promuovere, riconoscere e divulgare studi e ricerche per lo sviluppo delle nuove costruzioni, anche con riferimento ai controlli di qualità, al programma della manutenzione ed al soddisfacimento delle esigenze d'uso per la durata della vita di servizio;

2) Promuovere e divulgare studi sui metodi di sperimentazione e sulla valutazione delle capacità prestazionali residue delle costruzioni esistenti, in relazione sia a processi di deterioramento, sia a nuovi impegni strutturali;

3) Promuovere e divulgare studi sui metodi di riabilitazione di strutture degradate per quanto riguarda sia i criteri di ri-progettazione, sia i materiali utilizzabili, le tecniche di applicazione ed i relativi controlli di qualità;

4) Stabilire e mantenere relazioni di collaborazione con Associazioni nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe; favorire l'aggiornamento continuo delle conoscenze professionali, scientifiche e tecniche di coloro che operano nel campo delle costruzioni, promuovendo iniziative e manifestazioni culturali anche in collaborazione con altri Enti;

5) Riconoscere e valorizzare le esperienze progettuali, costruttive e gestionali e mettere a disposizione degli Enti normatori, nazionali ed internazionali, la sintesi di tali valorizzazioni, per l'aggiornamento ed il perfezionamento dei documenti normativi;

6) Attivare la costituzione di Commissioni di studio, nell'ambito dell'Associazione, per lo sviluppo e l'approfondimento di temi specifici quali ad esempio quelli nel campo della tecnologia dei materiali, dei controlli di qualità, della durabilità delle costruzioni, del riciclaggio dei materiali provenienti dalla demolizione delle costruzioni esistenti;


7) Promuovere la stampa di pubblicazioni scientifiche e tecniche sui temi istituzionali dell'Associazione, elaborare documenti informativi su argomenti tecnici in fase evolutiva, curare la diffusione periodica di rendiconti delle Associazioni operanti nel campo dell'Ingegneria strutturale, di note scientifiche e tecniche, di calendari di Convegni e Seminari nazionali ed internazionali.

Il Giornale A.I.C.A.P. è l'organo ufficiale dell'Associazione;

8) Svolgere, sia di propria iniziativa, sia in collaborazione con altre Associazioni culturali di Ingegneria strutturale, azioni per il sostegno in sede normativa - nazionale ed internazionale - di utili acquisizioni in linea con l'evoluzione tecnologica dei materiali e con il progresso degli studi sulla sicurezza e durabilità strutturale e sulle tecniche costruttive, con particolare riguardo alla razionale gestione delle risorse, all'etica ecologica, al mantenimento delle prestazioni durante la vita di servizio.

Art. 3

La sede legale pro-tempore e la segreteria dell'Associazione si trovano in Via Eustachio Manfredi, n. 17 - 00197 Roma.

TITOLO II
Associati

Art. 4

L'Associazione si compone di Soci, impegnati o comunque interessati in Italia o all'Estero alla progettazione, alla realizzazione ed allo sviluppo delle costruzioni di calcestruzzo strutturale, che possono essere:

a) Soci individuali
b) Soci collettivi
c) Soci sostenitori
d) Soci studenti
e) Soci onorari

Art. 5

 

Possono essere Soci individuali le persone fisiche. Possono essere Soci collettivi tutti gli organismi appartenenti alle categorie previste nell'art. 8. Possono essere Soci sostenitori le persone e gli organismi appartenenti alle categorie previste nell'art. 8, che versano annualmente un adeguato contributo speciale di cui al capoverso e) dell'art. 14. Possono essere Soci studenti coloro che frequentano corsi di studio e che non abbiano superato il 26' anno di età. Possono essere nominati Soci onorari le personalità italiane o straniere di riconosciuta ed elevata reputazione che abbiano contribuito al progresso ed all'affermazione delle costruzioni di calcestruzzo strutturale.

Art. 6

I Soci si impegnano:

  • a versare le quote o i contributi associativi fissati dal Consiglio Direttivo;
  • a collaborare al successo delle iniziative intraprese dagli Organismi deliberanti dell'Associazione, per il raggiungimento degli scopi
    sociali previsti all'art. 2.

I Soci onorari ed i Soci studenti sono esonerati dal versamento delle quote.

Art. 7

I Soci hanno diritto di:
a) partecipare all'attività dell'Associazione e, in particolare, alle iniziative della Sede territoriale di appartenenza;
b) utilizzare i servizi informativi dell'Associazione;
c) ricevere a condizioni speciali le pubblicazioni dell'Associazione.

Art. 8

Le domande di ammissione dei Soci individuali, collettivi, sostenitori e studenti devono essere indirizzate alla Segreteria e sottoposte, per l'accettazione, al Consiglio Direttivo. I Soci onorari vengono nominati dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei Consiglieri. Non può essere nominato più di un Socio onorario per anno. Non possono essere nominati Soci onorari i membri in carica del Consiglio Direttivo. All'atto dell'iscrizione i Soci individuali, anche se in quiescenza, collettivi e sostenitori devono indicare l'afferenza ad una delle seguenti categorie:

A: Professionisti, Studi Tecnici, Società di Ingegneria.
B: Dipartimenti ed Istituti universitari, Centri e Laboratori di ricerca, di controllo, di certificazione.
C: Pubbliche Amministrazioni, Enti di diritto pubblico.
D: Industrie di produzione, di costruzione, di gestione.
E: Istituzioni e Associazioni culturali, Associazioni di categoria, Fondazioni ed Enti morali.
Ogni Socio collettivo o sostenitore deve designare un rappresentante.

Art. 9

La qualità di Socio si perde per:

a) dimissioni;
b) radiazione.

I Soci che intendono dimettersi devono dame avviso con lettera raccomandata al Presidente. Le dimissioni saranno operanti dall'anno successivo. Le quote associative vanno pagate entro il mese di settembre di ogni anno. Il mancato pagamento delle quote associative nel termine detto mette in mora il Socio inadempiente. La radiazione per morosità di un Socio è pronunciata dal Presidente dopo sei mesi dalla data di diffida e deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata. La radiazione può essere pronunciata per gravi motivi - quali la violazione di principi dell'etica professionale od azioni svolte in contrasto od a danno delle finalità dell'Associazione - dal Consiglio Direttivo con maggioranza dei due terzi dei votanti.

TITOLO III
Organi dell'Associazione

Art. 10

Gli organi dell'Associazione sono:

  • l'Assemblea Generale;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Comitato Esecutivo;
  • il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche sociali conferite dall'Associazione sono svolte a titolo gratuito.

Art. 11

L'Associazione promuove la costituzione di proprie Delegazioni diffuse sul territorio nazionale, denominate Delegazioni territoriali - senza oneri fissi per l'Associazione stessa - al fine di favorire il collegamento diretto con gli Organismi tecnici territoriali e con altre Associazioni culturali tecniche eventualmente presenti nella zona nonché la raccolta di informazioni sulle costruzioni di calcestruzzo strutturale esistenti, in costruzione od in progetto. L'attività di ogni Delegazione è coordinata dal rispettivo Delegato territoriale, incaricato dal Consiglio Direttivo. Nelle Sedi delle Delegazioni territoriali gli eventuali Soci corrispondenti collaborano con il Delegato territoriale nelle sue funzioni promozionali. Possono avere la funzione di Soci corrispondenti, con la limitazione numerica di non più di tre per provincia, i Soci individuali che ne facciano domanda. Le Delegazioni territoriali operano in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea dei Soci. L'attività di Socio corrispondente si svolge in conformità dello stesso Regolamento delle Delegazioni territoriali.

TITOLO IV
L'Assemblea Generale

Art. 12

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci.
L'Assemblea:

a) elegge i membri del Consiglio Direttivo tra i Soci individuali ed i rappresentanti dei Soci collettivi e sostenitori, tenuto presente quanto detto al primo comma dell'art. 15;

b) elegge i membri del Collegio dei revisori;

c) delibera sulle questioni presentate dal Consiglio;

d)
approva i bilanci annuali preventivi e consuntivi;

e)
delibera, su proposta del Consiglio Direttivo oppure su proposta di almeno cinquanta Soci, su ogni modifica allo Statuto;

f) ratifica il Regolamento per il funzionamento delle Delegazioni territoriali;

g)
delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente almeno ogni due anni. Potrà essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo ovvero su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un quinto dei Soci. Essa è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti Il diritto di voto si esercita personalmente o per delega o per referendum. I Soci individuali hanno diritto ad un voto. I Soci collettivi hanno diritto a due voti. I Soci sostenitori hanno diritto a cinque voti. In caso di referendum varrà quanto espresso dalla maggioranza dei votanti. Sono ammesse deleghe in numero massimo di due per ogni Socio presente. I Soci studenti non hanno diritto al voto.
Non hanno diritto al voto i Soci non in regola con le quote sociali.


TITOLO V
Il Consiglio Direttivo

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è composto:

  • dal Presidente dell'Associazione;
  • dal Presidente uscente;
  • da due Vice-Presidenti;
  • da ulteriori dodici Consiglieri.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo:

a) nomina fra i componenti eletti il Presidente dell'Associazione, i due Vice-Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere;

h) nomina i Soci onorari con le modalità dell'art. 8;

c) nomina i membri del Comitato Esecutivo;

d) formula i programmi generali sull'attività dell'Associazione;

e) fissa annualmente le quote sociali per i Soci;

f) approva i conti amministrativi resi dal Tesoriere;

g) stabilisce la sede dei Convegni, ne propone i programmi e nomina il Comitato Organizzatore per la loro attuazione;

h) istituisce Commissioni di Studio nell'ambito delle finalità statutarie;

i) nomina i Delegati Territoriali, ne accoglie i programmi di attività e predispone il Regolamento per le Delegazioni territoriali;

l) approva le domande a Socio corrispondente;

m) può convocare in via straordinaria l'Assemblea dei Soci.

Il libro dei verbali, firmato dal Presidente e dal Consigliere Segretario, fa fede delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.


Art. 15

Nella composizione del Consiglio dovranno figurare non meno di due appartenenti ad ognuna delle categorie A, B, C, D ed E previste nell'art. 8.
La graduatoria delle votazioni verrà fatta nel rispetto di quanto sancito nel precedente capoverso.

In caso di vacanza di un posto di Consigliere il Consiglio Direttivo si integra con le seguenti modalità:

a) il posto vacante viene attribuito in base alla graduatoria delle votazioni per il Consiglio Direttivo in carica, fermi restando i vincoli di categoria.

h) in caso di impossibilità di dare esecuzione a quanto stabilito al punto a) il Consiglio procede per cooptazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno. Esso può essere convocato in via straordinaria su richiesta di almeno quattro Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può deliberare purché siano presenti almeno otto Componenti tra cui il Presidente ovvero uno dei due Vice-Presidenti. In caso di parità di voti decide il voto del Presidente o del sostituto Vice Presidente. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i membri del Comitato Esecutivo ed i Delegati Territoriali.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo resta in carica un quadriennio ed il mandato dei componenti scade contemporaneamente per tutti, qualunque sia stato il momento della loro entrata in carica, anche per i Consiglieri cooptati. Non si può essere rieletti nelle cariche di Presidente e VicePresidente per più di due quadrienni consecutivi.

Art. 17

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza dell'Associazione; a lui spetta la firma sociale. Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo; nomina gli scrutatori nelle elezioni del Consiglio Direttivo e nei referendum, sovrintende al lavoro della Segreteria e determina la retribuzione degli impiegati e dei collaboratori su parere del Consiglio Direttivo.

Al termine del mandato, il Presidente uscente rimane di diritto membro del nuovo Consiglio per la durata di questo.

Il Presidente uscente insedia il nuovo Consiglio.

I due Vice-Presidenti affiancano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di impedimento o di assenza del Presidente questi è sostituito dal più anziano dei due Vice-Presidenti o, in assenza di questo, dal secondo Vice-Presidente.

Il Segretario ha il compito di provvedere alla esecuzione delle delibere prese dagli organi sociali. Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione dei fondi dell'Associazione. Egli ha il compito di seguire la contabilità dell'Associazione e provvede al ritiro, al trasferimento dei fondi ed ai pagamenti, firmando per quietanza i relativi documenti. Può aprire conti correnti a nome dell'Associazione e depositarvi e ritirare somme e valori restandone responsabile. Il Tesoriere inoltre, di concerto con il Presidente, può delegare persona di sua fiducia per le operazioni relative alla gestione dei conti correnti bancari e postali intestati all'Associazione, conferendo allo stesso delegato ogni più opportuno potere di traenza e di disposizione sui conti in oggetto con la sola esclusione delle operazioni allo scoperto.

TITOLO VI
Il Comitato Esecutivo

Art. 18

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da due Consiglieri dell'Associazione, dal Consigliere Segretario, da due Soci nominati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente può invitare alle sedute del Comitato, di volta in volta, i Vice-Presidenti ed i Delegati Territoriali. Il Comitato nomina il Segretario del Comitato stesso anche al di fuori dei propri componenti, che può essere retribuito e può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Il Comitato Esecutivo provvede alla normale attività dell'Associazione, secondo le delibere del Consiglio Direttivo.


TITOLO VII
Collegio dei Revisori

Art. 19

Il Collegio dei Revisori, cui è affidato il controllo finanziario dell'Associazione, è composto da tre membri effettivi e due supplenti che rimangono in carica quattro anni.

I Revisori prestano la loro opera gratuitamente.

Art. 20

I Revisori esaminano gli inventari, i bilanci ed i conti annuali dell'Associazione.

Art. 21

I Revisori assistono, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio e le eventuali loro osservazioni e proposte sono registrate a verbale.

TITOLO VIII
Delegati Territoriali

Art. 22

I Delegati Territoriali provvedono, nel proprio ambito, a promuovere e sviluppare iniziative culturali, con la collaborazione dei Soci.
La gestione delle Delegazioni Territoriali è definita dal Regolamento previsto nell'art. 11. Il mandato dei Delegati Territoriali scade contemporaneamente al Consiglio Direttivo qualunque sia stato il momento della nomina.

TITOLO IX
Patrimonio Sociale

Art. 23

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito dai beni e dal fondo di riserva risultanti dalle elargizioni di terzi all'Associazione anche senza destinazione speciale, dalle quote sociali, dagli interessi di capitale, dai proventi vari.

TITOLO X
Scioglimento dell'Associazione

Art. 24

Quando la proposta di scioglimento dell'Associazione fosse stata deliberata dall'Assemblea dei Soci, con la maggioranza dei due terzi degli
aventi diritto, il Consiglio Direttivo nominerà il Comitato liquidatore dei beni, determinandone i poteri. Il Comitato liquidatore sottoporrà a votazione generale le proposte di destinazione dei beni stessi. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.


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